• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO
FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART.
7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – (nota n.
2279.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO
FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – (nota n.
2281.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO
FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART.
7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 - (nota n.
2279.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO
FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 - (nota n.
2281.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
lettI i deferimentI del Presidente del Comitato Interregionale dispostI in data 18 maggio
2006 nei confronti della Società U.S.D. Alcamo S.r.l. e del sig. Francesco Milazzo,
Presidente della U.S.D. Alcamo S.r.l., a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi
11, 12 e 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Riuniti per evidente connessione i due deferimenti disposti nei confronti della Società
U.S.D. Alcamo e del suo Presidente Francesco Milazzo.
Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione.
Rilevato che la U.S.D. Alcamo si è resa inadempiente alle decisioni della Commissione
Accordi Economici pubblicate sul C.U. n. 106 del 13 marzo 2006 e C.U. n. 6 del 1° aprile
2006 con la quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro
450,00 in favore del calciatore Emanuele D’AMICO ed Euro 3.343,00 in favore
dell’allenatore Emanuele APRILE.
Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnate, sono
passate in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della U.S.D. Alcamo S.r.l. in difetto di qualsivoglia
comunicazione attestante gli avvenuti adempimenti.
Considerato, tra l’altro, che la Società U.S.D. Alcamo S.r.l. risulta recidiva, stante la
inadempienza per morosità nei confronti di un calciatore, già sanzionata da questa
Commissione con C.U. n. 155 del 27.04.2006.
Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del
C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la stagione sportiva
(2005/2006) si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della U.S.D. Alcamo S.r.l. la
sanzione di un ulteriore punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione
sportiva 2006/2007, e nei confronti del Presidente della U.S.D. Alcamo S.r.l., Francesco
Milazzo, la sanzione della inibizione per ulteriori tre mesi in continuazione con la
precedente sanzione irrogata.
Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse risultare la morosità
della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al Campionato
LND della stagione 2006/2007.
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Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO
FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART.
7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – (nota n.
2279.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO S.r.l. E DEL PRESIDENTE MILAZZO
FRANCESCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – (nota n.
2281.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006)."