COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. SCILLESE E DEL PRESIDENTE MACRI’ ROCCO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – (nota n. 2278.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ POL. SCILLESE E DEL PRESIDENTE MACRI’ ROCCO PER
VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7
DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 - (nota n. 2278.9/WP/ct/segr. del
18.05.2006).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 18
maggio 2006 nei confronti della Società Pol. Scillese e del sig. Macrì Rocco, Presidente
della Pol. Scillese, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 delle
N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione.
Rilevato che, in effetti, la Pol. Scillese si è resa inadempiente alla decisione della
Commissione Accordi Economici pubblicata su C.U. n. 125 del 10 aprile 2006 con la
quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.875,00 in
favore del calciatore Claudio DELLA PORTA.
Preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è
passata in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della Pol. Scillese in difetto di qualsivoglia
comunicazione attestante l’avvenuto adempimento.
Considerato, tra l’altro, che la Società Pol. Scillese risulta recidiva, stante la
inadempienza per morosità nei confronti di un calciatore e di un allenatore, già
sanzionata da questa Commissione con C.U. n. 155 del 27.04.2006 e C.U. n. 171 del
19.05.2006.
Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del
C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la stagione sportiva
(2005/2006) si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Pol. Scillese 2003 la sanzione
di ulteriori due punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva
2006/2007, e nei confronti del Presidente della Pol. Scillese, Rocco Macrì la sanzione
della inibizione per ulteriori sei mesi in continuazione con la precedente sanzione
irrogata.
Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse risultare la morosità
della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al Campionato
LND della stagione 2006/2007.
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