COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – (nota n. 2276.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 - (nota n. 2276.9/WP/ct/segr. del 18.05.2006). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 18 maggio 2006 nei confronti della Società Nuova Nardò Calcio e del suo Presidente, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Preso atto che nessuno dei deferiti è comparso all’udienza di discussione. Rilevato che la Società Nuova Nardò Calcio si è resa inadempiente alla decisione della Commissione Accordi Economici comunicata con nota n. 65/CAE del 05.05.2006 con la quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di Euro 800,00 in favore del calciatore Michele DI TACCO. Preso atto che la decisione della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è passata in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della Nuova Nardò Calcio in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento, Valutato che, a norma di quanto previsto dagli artt. 7, comma 6 bis e 13, comma 1 del C.G.S., ove la prevista penalizzazione venisse disposta per la corrente stagione sportiva (2005/2006) si rileverebbe inefficace in quanto non penalizzante, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Nuova Nardò Calcio la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente la sanzione della inibizione per anni uno. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2006, dovesse risultare la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato LND della stagione 2006/2007.
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