COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARZANO CARMINE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. SCAFATESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1536/280pf/SP/en del 19.05.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 5 del 07/07/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
MARZANO CARMINE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA
SOCIETA’ A.S.D. SCAFATESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S.
(nota n. 1536/280pf/SP/en del 19.05.2006).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento, visti gli atti, sentiti nella riunione del 7 luglio 2006, il deferito sig.
Carmine Marzano ed il rappresentante della Procura Federale, avv. Lorenzo Giua, il
quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della
squalifica di tre mesi in danno del calciatore e dell’ammenda di euro 400,00 in danno
della società deferita, non comparsa.
OSSERVA
La Procura Federale ha deferito il calciatore Carmine Marzano e la Società Scafatese
per rispondere, il primo, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti
dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere posto in essere comportamenti
antiregolamentari in relazione a dichiarazioni rese ad organi di stampa, con cui
evidenziava presunti tentativi di illecito sportivo posti in essere da non meglio individuati
dirigenti del Solfora, al tempo in cui militava in detta società; la seconda per
responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, c. 4, C.G.S., per le violazione ascritte al
calciatore, tesserato con la società all’epoca dei fatti oggi in contestazione (rilascio della
dichiarazioni).
Il deferimento è fondato e va accolto.
Malgrado il calciatore abbia contestato l’addebito, ritenendo che le dichiarazioni da lui
rese, che hanno formato oggetto di pubblicazione, non abbiano rappresentato
fedelmente il proprio pensiero, non è dubitabile, proprio per il modo circostanziato che le
caratterizza e la puntualità nei riferimenti in esse contenuti, e la mancanza di una
qualunque forma di rettifica delle stesse, che la volontà del deferito fosse quella di
imputare dei comportamenti antiregolamentari in capo ai dirigenti del Solfora,
comportamenti che non hanno trovato conferma all’esito degli accertamenti svolti
dall’Ufficio Indagini.
Ne discende che il calciatore Marzano va sanzionato, ed a tal fine risulta congrua
l’irrogazione della squalifica sino al 5 settembre 2006. Per ciò che attiene la società
Scafatese, responsabile ai sensi dell’art. 2, n. 4, del C.G.S., per le violazione ascritte al
suo tesserato, risulta congrua l’irrogazione dell’ammenda di euro 400,00, così come
richiesto dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento, ed irroga al calciatore Carmine Marzano la sanzione della
squalifica sino al 5 settembre 2006 ed alla Società A.S.D. Scafatese Calcio l’ammenda
di euro 400,00 (quattrocento/00).
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