COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IERNA GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 47 del 18.10.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IERNA GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 47 del 18.10.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva il calciatore Giuseppe Ierna veniva squalificato dal Giudice Sportivo per cinque gare effettive per essere stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro e per comportamento non regolamentare. Avverso detto provvedimento propone reclamo la A.S.D. Leonessa Altamura chiedendo l’annullamento e in subordine la riduzione della squalifica inflitta, deducendo che non era stato posto in essere da parte del calciatore alcuna aggressione né al momento dell’espulsione né tanto meno a fine gara nei confronti dell’arbitro. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di visione del filmato avanzata dalla reclamante, in ragione del fatto che gli addebiti risultano essere documentati dagli atti ufficiali di gara, e non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 31 del C.G.S. per la ammissibilità di riprese televisive quale mezzo di prova. Il reclamo è comunque parzialmente fondato sotto il profilo della congruità della squalifica impartita, in quanto proprio dal referto arbitrale emerge che il calciatore in questione non ha posto in essere alcun comportamento aggressivo di natura fisica nei confronti dell’arbitro, limitandosi ad atteggiamenti minacciosi ed offensivi, ma non violenti. Pertanto la sanzione inflitta deve – anche se leggermente – essere ridotta per adeguarla all’entità dei fatti realmente occorsi, P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore Giuseppe Ierna a quattro giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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