COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. VADO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ERETTA GABRIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 25.10.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. VADO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ERETTA GABRIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 25.10.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva con C.U. n. 52 del 25/10/2006 il Giudice Sportivo squalificava per tre gare effettive il calciatore Gabriele Eretta, perché, a gioco fermo, rivolgeva all’indirizzo dell’arbitro espressioni offensive, pronunciando altresì una bestemmia. la F.C. Vado ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione, chiedendo una riduzione sensibile della medesima, senza però confutare i fatti. Il reclamo è infondato. I fatti, così come esposti negli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., non possono che essere confermati, risultando, quindi, congrua la sanzione inflitta, P.Q.M. Rigetta il reclamo, dispone l’addebito della tassa non versata.
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