COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2006 ALL’ALLENATORE GALBIATI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 25.10.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2006 ALL’ALLENATORE GALBIATI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 25.10.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, verificato che la reclamante non ha richiesto di essere personalmente ascoltata: - la Società Fortis Juventus non nega la materialità dei fatti ascritti al proprio allenatore, limitandosi ad argomentare, per un verso, in ordine ad una pretesa non gravità di espressioni che, ad avviso della reclamante, sarebbero “frequentemente pronunciate senza volere attribuire alle stesse un significato direttamente lesivo della integrità morale”, e, per atro verso, come la sosta silenziosa nell’area tecnica, successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione, non costituirebbe condotta punibile, non essendo previsto un termine massimo ai fini dell’ottemperanza al provvedimento di espulsione. - la prima argomentazione difensiva non può esser, invero, condivisa, né in astratto, né con riguardo alla fattispecie concreta. Già in linea generale, devesi, infatti, escludere come la circostanza che alcune espressioni siano di uso abbastanza comune ed abbiano in parte, perduto il loro originario significato, con conseguente pretesa riduzione della relativa capacità offensiva, non costituisce, per questo ordinamento, motivo scriminante o anche solo attenuante di comportamenti che risultino comunque obiettivamente offensivi. Nelle specie, poi, l’allenatore ha pronunciato quattro diversi espressioni – “venduto”, “disonesto” etc. etc. - di uso non del tutto comune, e tutte volte a specificatamente contestare la integrità morale del direttore di gara. - Anche le deduzioni difensive in ordine all’indebito ritardo nell’ottemperare al provvedimento di espulsione appaiono prive di pregio. Da un lato, infatti, il direttore di gara ha specificato che il ritardo si protrasse per oltre due minuti, e con evidente intento di protesta, dall’altro, e contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamate, vi è obbligo di ottemperare senza alcun indugio, al provvedimento di espulsione Da quanto precede risulta che la sanzione della squalifica di giorni 21 irrogata dal Giudice Sportivo appare proporzionata ai fatti accertati, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Fortis Juventus 1909. disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata
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