COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TURAZZA DEVID (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 30.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TURAZZA DEVID (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 55 del 30.10.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
osserva
con C.U. n. 55 del 30/10/2006 il Giudice Sportivo squalificava per tre gare effettive il
calciatore Devid Turazza, perché, a gioco fermo, colpiva con una testata al volto un
calciatore avversario senza, tuttavia procurargli conseguenze fisiche. Sanzione così
determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis, lett. b) del C.G.S..
la A.S. Ostiamare ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione ritenuta eccessiva
chiedendo una riduzione della medesima, considerando l’azione anti sportiva e non
violenta.
Il reclamo è infondato.
I fatti, così come esposti negli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi
dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., non possono che essere confermati.
Si evidenzia, tra l’altro, che la squalifica per tre gare effettive, ai sensi dell’art. 14, comma
2 bis lett. b) del C.G.S., corrisponde al minimo edittale,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, dispone l’addebito della tassa non versata.
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