COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPREAFICO LUIGI (Presidente A.C. Renate) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. RENATE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 239/252pf/SP/mc del 05.09.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 03/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SPREAFICO LUIGI (Presidente A.C. Renate) PER VIOLAZIONE ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. RENATE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 239/252pf/SP/mc del 05.09.2006). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, sentito, nella riunione del 3 novembre 2006, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Luigi Spreafico, Presidente della A.C. Renate, e di _ 1.000,00 di ammenda per la Società, constata l’assenza dei soggetti deferiti, pur ritualmente convocati, OSSERVA La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa C.D. il sig. Luigi Spreafico, Presidente della A.C. Renate, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., e la Società Renate, per responsabilità diretta per il comportamento ascrivibile al proprio Presidente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. La Procura ha ritenuto di dover deferire i soggetti sopra indicati in quanto, all’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, è risultato che: - in base alla lista di trasferimento n. 027505 del 1° agosto 2006, la società A.C. Monza Brianza 1912 cedeva alla società Renate il proprio tesserato Attilio Amendola; - la società Renate non provvedeva a depositare il suddetto trasferimento presso i competenti organi, così da non consentirne il suo perfezionamento, e, malgrado ciò, faceva comunque svolgere al calciatore Amendola il ritiro precampionato e lo faceva partecipare a n. 7 partite amichevoli riconoscendogli anche dei rimborsi spese. Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta, difatti, dai documenti agli atti, che le contestazioni poste a base del deferimento proposto sono provate, realizzando le violazioni delle norme contestate. Le sanzioni richieste risultano congrue rispetto all’addebito. P.Q.M. Accoglie il deferimento proposto ed irroga la sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Luigi Spreafico, Presidente della A.C. Renate, e di _ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. Renate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it