COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ CARPI F.C. 1909 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RISPOLI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ CARPI F.C. 1909 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RISPOLI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara osserva quanto segue: il calciatore Rispoli Simone veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre gare effettive per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario in azione di giuoco determinando la sanzione ai sensi e per gli affetti dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. Rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la sanzione inflitta. Considerato che alla luce del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte attendibile, privilegiata e degna di fede; pertanto per quanto contenuto nel suddetto referto arbitrale la squalifica impartita appare del tutto congrua in relazione all’entità dei fatti contestati, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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