COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNONI GIAN PAOLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 25.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006
Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIANNONI GIAN
PAOLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 25.10.2006 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Fortis Juventus, esaminati gli atti, verificato
che la fissazione dell’odierna riunione – nella quale non è comparsa la reclamante -
risulta ad essa tempestivamente comunicata, e ritenuto che:
- Le prospettazioni difensive incentrate sullo stato psicologico del calciatore
responsabile delle condotte in esame, e sulla perdita della capacità offensiva di
alcune espressioni, oramai di uso comune, non sono fondate.
Secondo questo Ordinamento, infatti, per un verso, i dedotti stati psicologici non
possono mai costituire circostanza attenuante dei comportamenti indebiti, e, per
altro verso, il fatto che alcune espressione siano frequentemente utilizzate non ne
attenua la capacità offensiva
- la prospettazione difensiva della reclamante, giusta la quale dallo stesso referto
arbitrale risulterebbe testualmente che il calciatore si sarebbe limitato ad
appoggiare le mani sul petto dell’’arbitro, esercitando una spinta che provocava un
arretramento del direttore di gara di “ circa un metro” con conseguente impossibilità
di individuare in ciò un atto di violenza, appare, invece, condivisibile;
- Invero sia l’utilizzo, da parte dell’ arbitro, del termine “ portandomi le mani al petto”,
che sostanzialmente esclude la intensità del relativo gesto, che la circostanza che il
conseguente arretramento fu di “circa un metro”, e, cioè, di ampiezza appena
superiore al passo, che, infine, la circostanza che vi fu contestuale ottemperanza al
provvedimento di espulsione consentono di escludere ogni connotato violento alla
condotta del calciatore,
- Le mani sul petto dell’arbitro e la spinta che ne è conseguita devono essere
ricompresi in sostanza – costituendone aggravante, e, comunque, integrando
autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed
irriguardosa mantenuta dal giocatore, e non contestata;
- sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta
essere la squalifica per quattro giornate di gara,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Fortis Juventus 1909 riduce a quattro
giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Giannoni Gian Paolo. Nulla per la tassa
non versata
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