COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TORTORA FILIPPO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TORTORA FILIPPO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, verificato che la reclamante non ha richiesto di essere personalmente ascoltata, e ritenuto che: la Associazione Calcio Sant’ Antonio Abate non nega la materialità dell’ addebito ascritto al proprio calciatore, limitandosi ad argomentare in ordine: - ad una pretesa non offensività della espressione da quest’ultimo proferita, che, ad avviso della reclamante, sarebbe da ritenere solo “genericamente irriguardosa”; - al fatto che si sarebbe trattato di una singola espressione ( e relativo gesto) non preordinata, ed ascrivibile al momento di particolare tensione della gara; - ad una assunta assoluta “incensuratezza” del calciatore, che non avrebbe mai subito provvedimenti di squalifica negli ultimi cinque anni: Tutte le sovrarichiamate argomentazioni difensive non risultano, invero, condivisibili, in quanto: - la circostanza che alcune espressioni siano di uso abbastanza comune ed abbiano, in parte, perduto il loro originario significato, con conseguente pretesa riduzione della relativa capacità offensiva, non costituisce, per questo ordinamento, motivo scriminante, o anche solo attenuante di condotte che risultino comunque obiettivamente offensive, e cui, dunque, non è possibile ascrivere valenza meramente irriguardosa; - anche la circostanza che la condotta si sia esaurita in una sola espressione pronunziata con “dolo d’impeto”, consente di limitare la sanzione alle due giornate irrogate, ma non è idonea a derubricare la natura offensiva della condotta, tenuto anche conto che – con riferimento alle condotte offensive – non può tenersi conto della loro pretesa istintività , e che -più in generale –ai fini della valutazione della gravità dei comportamenti da sanzionare non possono essere presi in considerazione la situazione ambientale obiettiva, e/o lo stato psicologico soggettivo; - la dedotta assenza di pregresse sanzioni disciplinari – infine – oltre a non potere essere verificata, non sussistendo un casellario ultrannuale dei calciatori – non costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Ordinamento, circostanza attenuante delle sanzioni; la sanzione di due giornate irrogata dal G.S. appare, dunque, proporzionata alla non contestata condotta. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla Associazione Calcio Sant’ Antonio Abate. disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata
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