COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. GIAVENO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.200,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C.D. GIAVENO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.200,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Risulta dal referto che l’arbitro, a fine gara, subiva l’aggressione verbale del dirigente addetto all’arbitro della Società reclamante, che avveniva alla presenza di altre persone riconducibili alla tessa reclamante, tra cui l’allenatore. L’arbitro e gli assistenti lasciavano l’impianto grazie all’intervento di un Carabiniere. In precedenza, nel mentre l’arbitro era nel proprio spogliatoio a gara terminata, veniva fatto oggetto di ripetuti e violenti insulti, che sfociavano in pugni sulla porta di tale spogliatoio, scagliati da persone appartenenti alla stessa reclamante. Per questi fatti, nel mentre il dirigente addetto all’arbitro veniva inibito sino al 22.11.2006, la reclamante riportava l’ammenda di cui in oggetto verso cui reclama per l’annullamento della stessa ovvero per una congrua riduzione. La reclamante ha dedotto che la terna arbitrale lasciava l’impianto senza l’intervento della forza pubblica e che i fatti non avevano costituito pericolo per l’incolumità degli arbitri perché il tutto si era limitato ad espressioni offensive. Il reclamo può essere parzialmente accolto. Non solo perché la situazione è avvenuta a conclusione per la semplice presenza di un solo Carabiniere, a dimostrazione che non si era andati oltre le espressioni, ma anche perché la inibizione del dirigente già sanziona la reclamante in misura proporzionata ai fatti. L’ammenda può essere equamente ridotta ad _ 900,00, P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce l’ammenda da _ 1.200,00 ad _ 900,00. Nulla per la tassa non versata.
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