COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA ED AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 21 delL’8.11.2006 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. BARLETTA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA ED AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 21 delL’8.11.2006 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il giudice Sportivo ha squalificato per una gara il campo di giuoco del Barletta infliggendo altresì alla Società l’ammenda di _ 2.000,00 per la condotta tenuta nel corso del secondo tempo ed a fine gara da due soggetti, uno solo dei quali identificato come persona addetta alla sicurezza per conto della Società; propone reclamo l’A.S.D. Barletta proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che l’addetto alla sicurezza sarebbe intervenuto per soccorrere una calciatore infortunato e che egli stesso sarebbe stato vittima di una spinta da parte dell’arbitro, spinta che avrebbe causato una caduta con le conseguenti lesioni refertate presso l’Ospedale locale; i fatti sono ricostruiti nel rapporto arbitrale, che gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Effettivamente la condotta contestata all’addetto alla sicurezza apparirebbe meritevole di sanzione anche qualora i fatti denunciati dalla reclamante fossero veri. Ciò dovrà essere accertato dall’Ufficio Indagini al quale il presente atto verrà trasmesso. Pertanto l’arbitro è stato sottoposto ad una vera e propria aggressione fisica dopo essere stato vittima di un atteggiamento gravemente offensivo e minaccioso. Per di più le offese e le minacce sono state ripetute anche da un altro soggetto oltre all’addetto alla sicurezza. Pertanto la sanzione irrogata appare congrua ed il reclamo deve essere respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata. Dispone altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini in relazione ai fatti denunciati nel ricorso dell’A.S.D. Barletta.
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