COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIACOMO CLAUDIO (Presidente all’epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 295/467pf/SP/ma del 15.09.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIACOMO
CLAUDIO (Presidente all’epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana S.r.l.)
PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI
ANGOLANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione
Sportiva 2005/2006 (nota n. 295/467pf/SP/ma del 15.09.2006).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento e la memoria inviata da Di Giacomo Claudio, uditi il D.G. della Società
deferita che ha chiesto il proscioglimento o l’irrogazione di una sanzione minima nonché il
rappresentante della Procura Federale prof. Domenico Carletti che ha chiesto l’inibizione
per anni uno per il Di Giacomo e l’ammenda di _ 3.000,00 per la Società Angolana,
osserva;
la Commissione Tesseramenti ha accertato la violazione dell’art. 40/3 delle N.O.I.F. da
parte dei deferiti in relazione al tesseramento dei calciatori Cristian Sappracone, Pasquale
Arena, Carlo De Risio e Tommaso Grillo. Tali calciatori, infatti, erano stati tesserati dalla
Angolana nonostante fossero minori di anni 16 e non risiedessero nè nella regione ove
aveva sede la Società né in regione limitrofa. L’Angolana inoltre non aveva richiesto la
deroga che le avrebbe consentito di effettuare il tesseramento dei giovani calciatori.
Pertanto le norme sul tesseramento non sono state rispettate e ciò configura la violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.. Per valutare la congruità della sanzione da irrogare alla
Società occorre considerare che l’Angolana avrebbe potuto godere della deroga ma per
mera negligenza essa non è stata richiesta e che il Di Giacomo, all’epoca dei fatti
Presidente dell’Angolana, non ricopre più tale carica. Alla luce di tali considerazioni appare
congrua l’ammenda di _ 1.000,00 per la Società Angolana. Per il Di Giacomo si ritiene
commisurata alla infrazione commessa l’inibizione per mesi sei.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed irroga a Claudio Di Giacomo l’inibizione per mesi sei e alla
Società Renato Curi Angolana S.r.l. l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00)
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