COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIACOMO CLAUDIO (Presidente all’epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 295/467pf/SP/ma del 15.09.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI GIACOMO CLAUDIO (Presidente all’epoca dei fatti della Società Renato Curi Angolana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 295/467pf/SP/ma del 15.09.2006). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento e la memoria inviata da Di Giacomo Claudio, uditi il D.G. della Società deferita che ha chiesto il proscioglimento o l’irrogazione di una sanzione minima nonché il rappresentante della Procura Federale prof. Domenico Carletti che ha chiesto l’inibizione per anni uno per il Di Giacomo e l’ammenda di _ 3.000,00 per la Società Angolana, osserva; la Commissione Tesseramenti ha accertato la violazione dell’art. 40/3 delle N.O.I.F. da parte dei deferiti in relazione al tesseramento dei calciatori Cristian Sappracone, Pasquale Arena, Carlo De Risio e Tommaso Grillo. Tali calciatori, infatti, erano stati tesserati dalla Angolana nonostante fossero minori di anni 16 e non risiedessero nè nella regione ove aveva sede la Società né in regione limitrofa. L’Angolana inoltre non aveva richiesto la deroga che le avrebbe consentito di effettuare il tesseramento dei giovani calciatori. Pertanto le norme sul tesseramento non sono state rispettate e ciò configura la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.. Per valutare la congruità della sanzione da irrogare alla Società occorre considerare che l’Angolana avrebbe potuto godere della deroga ma per mera negligenza essa non è stata richiesta e che il Di Giacomo, all’epoca dei fatti Presidente dell’Angolana, non ricopre più tale carica. Alla luce di tali considerazioni appare congrua l’ammenda di _ 1.000,00 per la Società Angolana. Per il Di Giacomo si ritiene commisurata alla infrazione commessa l’inibizione per mesi sei. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed irroga a Claudio Di Giacomo l’inibizione per mesi sei e alla Società Renato Curi Angolana S.r.l. l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00)
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