COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 17/02/2007 FORTE DEI MARMI – PONTEDERA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 17/02/2007 FORTE DEI MARMI - PONTEDERA
Il Giudice Sportivo,
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della U.S.Pontedera e con il quale si deduce che la società Forte dei Marmi nel corso della gara ha effettuato cinque sostituzioni invece delle tre regolamentari invocandosi le sanzioni previste dal C.G.S.;
- Esaminati gli atti ufficiali, dai quali si rileva che la società Forte dei Marmi ha effettuato le seguenti sostituzioni:
1. al 25° del secondo tempo esce il n°2 PEDRETTI MICHELE ed entra il n°17 BONACOSCIA TIZIANO;
2. al 25° del secondo tempo esce il n°11 LENZETTI ROCCO ed entra il n°18 BONNI GIANMARIA;
3. al 35° del secondo tempo esce il n°8 SUCCI ANDREA ed entra il n°14 FARINA ANDREA;
4. al 47° del secondo tempo esce il n°6 PUCCI JACOPO ed entra il n°15 BALIN CRISTIAN;
- rilevato che a tale condotta (quattro sostituzioni in luogo delle tre regolamentari) corrisponde a carico della società la sanzione di cui all’art.12 del CGS e punto O/19 del Comunicato Ufficiale n°1 dell’1/07/2007 del Comitato Interregionale;
P.Q.M.
Delibera:
1. di irrogare alla società Forte dei Marmi la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
2. di non addebitare la tassa di reclamo.
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