COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 10/03/2007 PESCINA V.D.G. – PETACCIATO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 10/03/2007 PESCINA V.D.G. – PETACCIATO Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°60 del 14/03/2007; - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.C. Petacciato con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara di cui sopra, per avervi preso parte il calciatore TOFANI RICCARDO nato l’1/12/1988 (tesserato Pescina V.D.G.) squalificato come da C.U. n°59 del 9/03/2007 e schierato in campo con il n°6, invocandosi per l’effetto la sanzione di cui all’art.12, comma 5 del CGS; - Rilevato che, come si evince dal C.U. n°59 del 9/03/2007, al predetto calciatore veniva irrogata la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr.); - Ritenuto che, ai sensi dell’art.17, comma 2 del CGS, le sanzioni che comportano squalifiche di calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. salvo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo; - Ritenuto dunque che il calciatore TUFANO RICCARDO, in quanto squalificato, non aveva titolo a partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza, la sanzione di cui all’art.12, comma 5 del CGS. P.Q.M. Delibera: 1. di accogliere il reclamo 2. di comminare alla società Pescina V.D.G. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3. di non addebitare la tassa di reclamo.
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