COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 21/03/2007 MONTEROTONDO – TEMPIO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 23/03/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 21/03/2007 MONTEROTONDO - TEMPIO
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Tempio entro il tempo regolamentare di attesa;
- Visti gli art.12 del CGS e 53 delle NOIF
P.Q.M.
Delibera:
1. di comminare alla società Tempio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di €. 1.000 quale prima rinuncia.
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