COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C.R.D. ACICATENA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA
DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 57 del 2.11.2006 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
Alla fine della gara Acicatena/Campobello del 01.11.2006, accadevano alcuni fatti di
particolare gravità, sanzionati, come in epigrafe, dal Giudice Sportivo nel C.U. n. 57 del
02.11.2006. In particolare, alcune persone non identificate, entrate sul terreno di gioco, si
rivolgevano ad un Assistente Arbitrale, con espressioni offensive e minacciose. Una di
queste persone, addirittura, colpiva l’ufficiale di gara con uno schiaffo al volto,
procurandogli dolore. Inoltre, il medesimo Assistente Arbitrale, nel tunnel antistante gli
spogliatoi, veniva colpito con un calcio al polpaccio che provocava dolore, infine, in
occasione delle procedure fair play di fine gara, il calciatore dell’Acicatena Caruso Stefano
si rivolgeva ad un Assistente Arbitrale con espressioni offensive e minacciose.
Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la Società Acicatena
sostenendo che il resoconto dei fatti riportati negli atti ufficiali di gara non poteva
considerarsi aderente a quanto realmente accaduto. La reclamante concludeva chiedendo
di rivedere le sanzioni comminate.
Tutto ciò premesso, rilevato che, in sostanza, sia pure con toni attenuanti, i fatti denunciati
risultano ammessi nello stesso reclamo e in considerazione del fatto che gli atti ufficiali
costituiscono prova privilegiata, le sanzioni comminate risultano congrue rispetto ai fatti
ufficialmente accertati,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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