COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 17/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentito il rappresentante della Società reclamante alla riunione odierna, OSSERVA Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 60 dell’8 novembre 2006, ha sanzionato la società S. Antonio Abate con l’ammenda di euro 2.500,00 e diffida, per avere i propri sostenitori, in campo avverso, nel corso del secondo tempo della gara Lavello – S. Antonio Abate, disputata in data 5 novembre 2006, lanciato bottiglie di plastica verso il terreno di gioco, senza colpire alcuno, e per avere invaso il terreno di gioco al fine di aggredire un calciatore della squadra avversaria, senza tuttavia riuscirvi per l’immediato intervento, tra gli altri, dei tesserati della società reclamante. Il reclamo è parzialmente fondato e, in ragione di quanto in appresso indicato, parzialmente accolto. E difatti, mentre gli accadimenti posti a base dell’addebito non sono sostanzialmente contestati dalla reclamante, la sanzione, così come inflitta, risulta non congrua rispetto allo svolgimento dei fatti in esame. Da un lato, la fattiva e tempestiva collaborazione dei calciatori della S. Antonio Abate per evitare che dal comportamento dei propri sostenitori derivassero ben più gravi conseguenze va maggiormente valutata in riferimento agli effetti positivi raggiunti per il definitivo ripristino delle condizioni di sicurezza; dall’altro, la circostanza che, dai comportamenti contestati non sia scaturito alcun danno grave a persone o cose, lasciano intendere che la sanzione della diffida, in aggiunta a quella dell’ammenda nella misura comminata, risulti eccessivamente afflittiva e vada revocata. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto, revoca la sanzione della diffida irrogata dal Giudice Sportivo alla Società reclamante, confermando, per il resto, il provvedimento impugnato. Nulla per la tassa non versata.
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