COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 04/09/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 30/09/2006 LEONESSA ALTAMURA – BITONTO.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 04/09/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 30/09/2006 LEONESSA ALTAMURA - BITONTO.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 45° del primo tempo sul punteggio di 3 - 0 a favore della società Bitonto;
- rilevato che il capitano della soc. Leonessa Altamura nel corso dell'intervallo comunicava all'Arbitro che suoi cinque suoi compagni si erano infortunati;
- rilevato altresì che la soc. Leonessa Altamura nel corso del primo tempo aveva operato tre sostituzioni;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Giuco del calcio e dall'art. 73 comma 2 del NOIF,
- considerato che tale condotta, corrisponde la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3, prevista dall'art.12 comma 1 del CGS;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società Leonessa Altamura;
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società Leonessa Altamura la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 quale risultato conseguito al momento della sospensione della stessa.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 04/09/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 30/09/2006 LEONESSA ALTAMURA – BITONTO."