COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 19.12.2006 AL DIRIGENTE STANCATO DINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO L’INIBIZIONE
FINO AL 19.12.2006 AL DIRIGENTE STANCATO DINO (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 60 dell’8.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
durante la gara Ragusa-Rossanese del 5.11.2006, il direttore di gara allontanava
l’accompagnatore ufficiale della Rossanese, sig. Dino Stancato perché, dissentendo da
una decisione arbitrale, rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente offensive, insistendo
nella condotta illecita anche a fine gara.
Avverso la decisione del Giudice Sportivo, che applicava al dirigente allontanato la
sanzione ricordata in epigrafe, ricorreva la F.C. Rossanese chiedendo sostanzialmente la
riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
La reclamante non ha addotto alcuna prova a discarica per contrastare quanto contenuto
negli atti degli ufficiali di gara che, d’altra parte, come noto, assurgono a dignità di prova
privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto e conferma la decisione del Giudice Sportivo.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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