COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MASTRONARDI CHRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 65 del 15.11.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MASTRONARDI CHRISTIAN (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 65 del 15.11.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, udita come da richiesta la Società reclamante,
osserva quanto segue.
Il calciatore Christian Mastronardi veniva espulso su segnalazione dell’assistente arbitrale
perché dava una testata ad un avversario e lo colpiva alla testa. Egli era sanzionato ai
sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. a) del C.G.S..
La Società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica essendo stato sanzionato il
calciatore ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. a) del C.G.S. assumendo che lo stesso
non aveva colpito l’avversario con una testata ma gli si era semplicemente avvicinato con
la testa al capo.
Il reclamo è infondato.
Il rapporto dell’arbitro, che costituisce fonte di prova privilegiata, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S. non lascia dubbi in merito al comportamento del calciatore,
sanzionato con una pena che appare congrua in relazione alla condotta tenuta,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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