COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 65 del 15.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 24/11/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDA MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 65 del 15.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Anziolavinio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 65 del 15.11.2006) con il quale il calciatore Mario Guida è stato squalificato per tre gare effettive “per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.”. considerato che la Società reclamante assume una diversa versione dei fatti rilevando che il calciatore Guida, nel tentativo di aprirsi un varco tra due avversari, avrebbe colpito uno di questi non volontariamente; acquisito agli atti un supplemento di rapporto dell’arbitro che ha invece confermato quanto riportato nell’originario rapporto; rilevato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; ritenuta congrua la sanzione irrogata, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Anziolavinio e per l’effetto conferma la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Mario Guida. Dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it