COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 14/04/2007 NUOVO CAMPOBASSO – NUOVA AVEZZANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 14/04/2007 NUOVO CAMPOBASSO – NUOVA AVEZZANO Il Giudice Sportivo - Rilevato dagli atti ufficiali che la gara è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 36° del primo tempo sul punteggio di 0-5 a favore della società N.Avezzano; - Rilevato che la Società N. CAMPOBASSO, presentatasi in campo con soli 8 calciatori effettivi, a seguito di infortuni (al 32° del primo tempo il calciatore n°11 RUOCCO FRANCESCO abbandonava il terreno di gioco, al 36° del primo tempo il calciatore n°10 MANZO FEDERICO abbandonava il terreno di gioco ); per tanto la società restava in campo con sei giocatori effettivi; - Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad essere con meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalle regole 3 del gioco del calcio e dall'art. 73 Comma 2 delle N.O.I.F.; - Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione prevista dall'art. 12 Comma 1 del C.G.S. e atteso che la Società N. CAMPOBASSO deve essere effettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara. P.Q.M. delibera: 3) di irrogare alla Società N.CAMPOBASSO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5 quale miglior risultato conseguito sul campo.
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