COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DE ROSA CLAUDIO (tesserato F.C. Savoia 1908 s.s.d.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C. U. n. 68 del 22.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DE ROSA CLAUDIO (tesserato F.C. Savoia 1908 s.s.d.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C. U. n. 68 del 22.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente, ritualmente avvisato, osserva: il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Claudio De Rosa per tre giornate per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario, il De Rosa ha proposto reclamo lamentando l’eccessivo rigore della sanzione inflitta e chiedendone la riduzione, il ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale né la qualificazione della sua condotta nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 14 comma 2 bis lett. b. Ai sensi di tale norma la sanzione minima applicabile è quella inflitta dal Giudice Sportivo. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, infatti, la definizione di una sanzione minima edittale non consente di scendere sotto il limite previsto salvo il caso della derubricazione dei fatti in una diversa fattispecie. Tale ipotesi non ricorre nel caso concreto ed il reclamo del De Rosa va pertanto respinto. Peraltro appaiono prive di qualsiasi rilevanza le circostanze dedotte dal reclamante in ordine all’intenzionalità lesiva dell’atto ed all’assenza di conseguenze fisiche, fatti che potrebbero rilevare a contrariis per la sussistenza di un’aggravante. La tassa reclamo va addebitata sul conto della F.C. Savoia 1908 come da autorizzazione allegata al reclamo, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della F.C. Savoia 1908 che l’ha autorizzato.
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