COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AURICCHIO CIRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 30.10.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FERENTINO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AURICCHIO CIRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 30.10.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento; ritenuta inammissibile la memoria difensiva inviata dal calciatore Ciro Auricchio in quanto trasmessa tardivamente in violazione della normativa federale; rilevato che durante la gara Ferentino-Sibilla Cuma del 19.11.2006, il calciatore del Ferentino, Ciro Auricchio, per protestare contro la decisione dell’arbitro di non concedere un preteso calcio di rigore, rincorreva il direttore di gara per una decina di metri e per attirarne l’attenzione gli tirava la maglia profferendo, nel contempo, espressioni ingiuriose., senza procurare alcun danno fisico all’arbitro. Il Giudice Sportivo, con decisione del 22.11.2006, irrogava all’Auricchio la sanzione di cui in epigrafe. Avverso il suddetto provvedimento presentava reclamo la A.S. Ferentino Calcio nell’interesse del proprio calciatore chiedendo la riduzione della squalifica in quanto, pur ammettendo sostanzialmente il fatto addebitato, lo descriveva come “non particolarmente allarmante” in considerazione delle modalità dello stesso. Trattavasi, infatti, secondo la tesi difensiva, solo di una protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore, dai più ritenuto ineccepibile. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. La difesa non ha addotto ragioni idonee a sostenere la richiesta proposta. V’è da ritenere, inoltre, che gli atti ufficiali di gara forniscono una versione corretta ed attendibile dell’accaduto e costituiscono prova privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. La sanzione irrogata, pertanto, appare equa e proporzionata al fatto. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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