COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PATERNO’ AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 24 del 15.11.2006 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 1°/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PATERNO’ AVVERSO L’AMMENDA DI _
2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 24 del 15.11.2006 – Campionato
Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Paternò avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 24 del 15.11.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica del campo di
giuoco per una gara e l’ammenda di _ 2.000,00 a seguito di fatti avvenuti durante ed al
termine della gara Paternò-Cosenza svoltasi in data 11.11.2006 (Campionato Nazionale
Juniores);
rilevato che le censure sollevate dalla Società reclamante: (a) non sarebbe stato il
direttore di gara a richiedere l’intervento della forza pubblica; b) non si potrebbe intuire un
tentativo di aggressione attraverso minacce e violenza verbali; c) i dirigenti del Paternò si
sarebbero prodigati in favore del direttore di gara) non possono essere prese in
considerazione in quanto: (a) appare irrilevante l’accertamento di chi abbia prima chiamato
la Forza Pubblica tra un addetto al campo e il direttore di gara, risultando confermato che
non hanno provveduto al riguardo i dirigenti del Paternò; b) nel provvedimento impugnato
non v’è menzione di “un tentativo di aggressione attraverso minacce e violenze verbali”; c)
dagli atti di gara non emerge che un dirigente del Paternò abbia scortato il direttore di gara
fino all’imbocco della strada per Catania unitamente alla macchina delle Forze dell’Ordine,
né la Società reclamante ha dato prova di tale circostanza;
valutata la congruità della sanzione irrogata, considerando al riguardo che il reclamo verte
semplicemente sull’ammenda irrogata e non sulla giornata di squalifica del campo inflitta
P.Q.M.
Respinge il reclamo e, per l’effetto, conferma la sanzione irrogata nei confronti della A.S.D
Paternò.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
ERRATA CORRIGE AL C.U. n. 64 DEL 10.11.2006
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