COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGIERO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. S.D. PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1138.9 del 27.11.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL VICE PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGIERO ANTONIO E DELLA SOCIETA’ F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. S.D. PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1138.9 del 27.11.2006). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, udito il difensore del calciatore Antonio Ruggiero che si è riportato alla memoria difensiva, osserva: il Vice Presidente del Comitato Interregionale ha deferito la Società F.B. Brindisi 1912 ed il calciatore Antonio Ruggiero per la di lui indebita partecipazione alla gara Viribus Unitis- Brindisi del 19.11.2006; sostiene il calciatore Ruggiero che nessuna responsabilità potrebbe essergli attribuita in quanto si sarebbe limitato a sottoscrivere la lista di trasferimento sottopostagli dalle due Società interessate. Ciò avrebbe fatto maturare nel Ruggiero il legittimo affidamento sulla regolarità del tesseramento. Il Ruggiero risulta essere stato erroneamente trasferito dall’U.S. Ragusa che deteneva a titolo temporaneo, alla Società F.B. Brindisi in data 14.11.2006 contravvenendo alla normativa in materia di trasferimenti. Il calciatore è stato utilizzato nel corso della partita Viribus Unitis-Brindisi del 19.11.2006, terminata in parità. Il calciatore Ruggiero non poteva ignorare il suo status di tesserato della Società S. Antonio Abate in prestito al Ragusa e quindi è certamente responsabile della violazione addebitatagli. Palese anche la responsabilità delle due Società che hanno concluso il trasferimento irregolare. Solo il Brindisi può essere qui sanzionato, mentre per il Ragusa gli atti devono essere inviati al Presidente del Comitato Interregionale per i provvedimenti di sua competenza. Sanzione congrua per le violazione addebitate ai deferiti appare essere quella della perdita della gara per la Società Brindisi, in quanto il deferimento è avvenuto nei termini previsti dall’art. 25, comma 5 del C.G.S., oltre l’ammenda di € 1.000,00 e per il calciatore Ruggiero quella della squalifica per una gara. Visti gli artt. 1 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge alla Società Brindisi la sanzione della perdita della gara Viribus Unitis-Brindisi del 19.11.2006 con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). infligge al calciatore Antonio Ruggiero la sanzione della squalifica per una giornata. Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Interregionale per i provvedimento di competenza in ordine alla condotta della Società U.S. Ragusa S.r.l.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it