COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANGIMIGNANO SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SIMONE MATTEO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 72 del 29.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANGIMIGNANO SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SIMONE MATTEO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 72 del 29.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo OSSERVA Con C.U. n. 72 del 29.11.2006 il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare effettive il calciatore Simone Matteo, perché si alzava di scatto dalla panchina, correndo verso alcuni calciatori avversari che discutevano animatamente con i propri compagni. Nella circostanza colpiva un avversario con un pugno alla nuca senza, tuttavia, procurargli conseguenze fisiche. Sanzione così determinata ai sensi dell’art 14 comma 2 bis lett. c) del C.G.S., nonché per la particolare gravità della condotta violenta e per le particolari modalità della stessa. La Sangimignano Sport ha proposto reclamo avverso la suddetta squalifica, sostenendo che il calciatore Simone ha cercato di colpire un avversario con una spinta energica con la mano, ma non con un pugno. La Società reclamante, pur ritenendo inqualificabile l’atto da un punto di vista di etica calcistica, chiedeva un riesame del caso per una più equa squalifica. Il reclamo è infondato e va respinto. I fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara non possono che essere confermati, stante la fede privilegiata di cui godono ai sensi dell’art. 31 a1) del C.G.S., la assoluta mancanza di elementi di prova contraria e la gravità della condotta violenta e le modalità della stessa, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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