COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIRRONE FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 72 del 29.11.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIRRONE FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 72 del 29.11.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: La U.S. Ragusa s.r.l. proponeva reclamo, nell’interesse del proprio tesserato, Pirrone Francesco, espulso durante la gara Siracusa/Ragusa disputata il 26.11.2006, per aver colpito un calciatore avversario con un pugno allo stomaco. Il G.S. sanzionava il calciatore espulso con il provvedimento citato in epigrafe. Nel reclamo proposto, la reclamante sosteneva che l’Assistente Arbitrale che aveva segnalato al Direttore di gara l’illecito per cui è processo, aveva certamente equivocato. Il proprio tesserato non aveva sferrato alcun pugno e ciò sarebbe stato provato dal fatto che il calciatore che sarebbe stato colpito aveva seguitato a correre, reclamando solo in un secondo momento. A sostegno di tale tesi la reclamante forniva un CD contenente immagini televisive dei fatti. Va innanzitutto rilevato che la cosiddetta prova televisiva non è, in questo caso, utilizzabile per violazione della regola che impone che la stessa va presentata al G.S. entro le ore 12,00 del giorno successivo la gara. Superato il suddetto termine, si verifica la decadenza del diritto di ottenere l’ammissione e la valutazione della prova. Nel merito, deve sottolinearsi che nessun altro elemento probatorio a discarico è stato prodotto dalla reclamante. Rimane, quindi, insuperabile quanto affermato dall’Assistente Arbitrale (e dal Direttore di gara) nel rapporto, costituendo parte integrante degli atti ufficiali, che sono assistiti dal valore di fede privilegiata. Il contenuto di tale rapporto, peraltro, è stato confermato, con comunicazione integrativa, acquisita agli atti. La sanzione irrogata, infine, è stata contenuta nel minimo edittale, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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