COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N° 89 del 21/12/2006
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
Comunicato Ufficiale N° 89 del 21/12/2006
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMUALDI ROBERTO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
considerato che il ricorso è stato regolarmente presentato;
letto il ricorso della Società Colognese ove veniva richiesta la riduzione della squalifica del
calciatore Roberto Romualdi ritenuta eccessiva, in quanto lo stesso non avrebbe
pronunciato frasi offensive nei confronti del direttore di gara, ma si era semplicemente
attardato nell’uscire dal campo; a tal fine chiedeva inoltre un supplemento di rapporto;
così decide.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero le tre giornate di squalifica sono frutto di due diverse sanzioni che si sommano; vale
a dire una giornata di squalifica per doppia ammonizione e due giornate di squalifica per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro (si ricorda che trattasi della sanzione
minima prevista dall’art. 14 comma 2 bis lett. a) del C.G.S.). Quanto alla prova del fatto
ingiurioso per cui la parte ricorrente chiede ulteriori indagini, si rivela che il direttore di gara
afferma inequivocabilmente nel referto di aver udito pronunciare dal Romualdi le parole:
“sei un disonesto”. Pertanto, il rapporto dell’arbitro illustra chiaramente i fatti, senza
necessità di ulteriore indagine.
Come noto, il rapporto del direttore di gara è fornito di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31
lett. a1) del C.G.S., pertanto, nel caso di specie, costituisce piena prova,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.