COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dall’U.S. D. Siracusa avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 81 del 13.12.2006) con il quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Gaetano Romano “per aver colpito, in reazione, con una gomitata al volto un calciatore avversario”; ascoltato il difensore della Società reclamante, preso atto del motivo del reclamo con il quale si assume che, in presenza di una provocazione, andrebbe presa in considerazione tale circostanza come attenuante e, conseguentemente, ridotta la squalifica irrogata; ritenuto che detto motivo non può essere accolto perché il provvedimento del Giudice Sportivo ha sanzionato un atto di violenza che, come tale, deve essere sanzionato con la pena minima della squalifica per tre gare, a norma di quanto previsto dall’art. 12, comma 2 bis, lett. b) del C.G.S., P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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