COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.D. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAREGNANI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.D. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAREGNANI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Rodendo Saiano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.81 del 13.12.2006) con il quale è stata irrogata al calciatore Michele Garegnani la squalifica per quattro gare “per aver colpito con una manata ad uno zigomo, lontano dall’azione di gioco, un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue e relativo gonfiore, nell’abbandonare il terreno di gioco, inoltre in segno di stizza, calciava un birillo, provocando la reazione dei sostenitori locali”; rilevato che la Società reclamante non contesta i fatti così come accaduti ma si limita ad assegnare agli stessi un diverso connotato di volontarietà; ritenuto che i contenuti del rapporto arbitrale sono assai chiari nel descrivere i comportamenti tenuti dal Garegnani e godono di fede privilegiata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; valutata la congruità della sanzione irrogata in relazione ai comportamenti tenuti che possono essere considerati di particolare gravità. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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