COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 A.s.d. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIRRO RANIERI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 A.s.d. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PIRRO RANIERI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del provvedimento, osserva: Il Giudice Sportivo emetteva il provvedimento di cui in epigrafe nei confronti del tesserato della F.C. Turris, Pirro Ranieri. Avverso il citato provvedimento proponeva reclamo la Società F.C. Turris con atto sottoscritto dall’avv. Antonio Cirillo non legittimato, secondo la documentazione ufficiale agli atti F.I.G.C. – L.N.D. (foglio di censimento), a firmare qualunque documento che possa impegnare la Società stessa, P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla F.C. Turris 1944 e conferma la squalifica per tre gare comminata al calciatore Pirro Ranieri. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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