COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 83 del 15/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.500,00
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La Società
reclamante è stata sanzionata in quanto nel corso della gara i sostenitori della medesima
facevano esplodere cinque petardi, di cui uno particolarmente potente, che produceva un
intenso fragore. Nell’intervallo tra i due tempi venivano allontanati dall’arbitro, su
segnalazione di un assistente, il dirigente accompagnatore della reclamante ed una
persona non identificata, ma riferibile comunque alla Società reclamante, i quali, per tutto il
tragitto che portava dal campo agli spogliatoi, rivolgevano all’assistente espressioni
offensive e minacciose (circostanza aggravata dal fatto che la presenza della persona non
identificata non era stata autorizzata). A fine gara, inoltre, una decina di sostenitori della
reclamante si avvicinavano all’autovettura dell’assistente arbitrale, la colpivano con pugni,
aprivano lo sportello posteriore dove l’assistente dell’arbitro già era seduto e tentavano di
raggiungerlo con un pugno senza tuttavia riuscirci. Costoro erano allontanati
dall’intervento di alcuni agenti di polizia, che consentivano agli arbitri di lasciare l’impianto
sino a raggiungere, sotto scorta, l’aeroporto. La reclamante ha chiesto la revoca o la
riduzione dell’ammenda deducendo che lo scoppio dei petardi aveva costituito
un’espressione di goliardia e folklore, trattandosi di gara molto sentita dalle opposte
tifoserie; e che nessuno aveva tentato di colpire l’assistente arbitrale con il pugno
nell’episodio accaduto a fine gara. Alcun riferimento contiene il reclamo in relazione a
quanto repertato nell’intervallo della gara.
Il reclamo è infondato.
Il referto dell’arbitro, particolarmente circostanziato, non appare sminuito dal reclamo, che
non ha introdotto elementi tali da comportare la riduzione o addirittura la revoca
dell’ammenda.
La quale, peraltro, è congrua, ove si consideri l’oggettiva rilevanza degli occorsi,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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