COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CONTINI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CONTINI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, osserva: con C.U. n. 81 del 13.12.2006 il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Roberto Contini per cinque gare effettive, perché, durante una ripresa del gioco avvicinatosi ad un calciatore avversario, assumeva un atteggiamento minaccioso venendo a contatto con il medesimo “testa a testa”. Subito dopo lo colpiva con uno schiaffo al volto. Nell’abbandonare il terreno di gioco, all’ingresso degli spogliatoi veniva nuovamente in contatto con il medesimo avversario e lo colpiva con calci e pugni. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. La A.S.D. Penne Calcio ha proposto reclamo avverso detto provvedimento ritenuto eccessivo e palesemente lesivo del principio di proporzionalità, chiedendo una riduzione della squalifica. Il reclamo è infondato e va respinto. Considerato, infatti, le particolari modalità della condotta, la gravità dei gesti appare congrua la squalifica comminata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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