COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI € 2.000,00
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo, visti gli atti di gara osserva quanto segue:
il reclamo è inammissibile.
Invero dispone l’art. 29 comma 1 del C.G.S. che “sono legittimati a proporre reclamo nei
casi previsti dal presente Codice le Società, i loro dirigenti soci di associazione e tesserati
che ritenendosi lesi dei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo stesso” ne
consegue che il reclamo così come proposto ovvero con la sottoscrizione del sig. Michele
Falcone non è riferibile alla Società reclamante, infatti, il sig. Falcone cassiere della
Rossanese, risulta essere privo di qualsiasi potere rappresentativo in ambito federale
come si evince dal foglio di censimento,
P.Q.M.
Dichiara il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D)."