COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 del 20.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 del 20.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, udito il rappresentante della reclamante che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto alla A.S.D. Narnese Calcio la sanzione di una gara da disputare a porte chiuse e dell’ammenda di € 2.000,00 per gli incidenti e gli atti di intemperanze avvenuti durante e dopo la gara Narnese-Bojano del 17.12.2006; propone reclamo l’A.S.D. Narnese Calcio, ridimensionando la ricostruzione del fatti e chiedendo la revoca della sanzione della gara da disputare a porte chiuse alla luce del fattivo e collaborativo comportamento tenuto dai dirigenti e dell’assoluta mancanza di conseguenze dannose, fisiche o materiali, degli atti ascritti ai sostenitori della Narnese; i fatti avvenuti nel corso della gara Narnese-Bojano quali ricostruiti dal rapporto dell’arbitro e degli assistenti, sono indubbiamente gravi. E vero però che nessuna conseguenza dannosa si è verificata ed anche il pericolo per la pubblica incolumità appare limitato all’episodio del petardo esploso al 18° minuto del secondo tempo. Inoltre risulta dal rapporto arbitrale che il dirigente addetto all’arbitro della Società Narnese si è adoperato fattivamente per impedire il contatto tra un sostenitore della Narnese e l’arbitro; alla luce delle sopraccitate argomentazioni, sanzione congrua appare essere quella di € 4.000,00 di ammenda con diffida, P.Q.M. A parziale modifica del provvedimento impugnato, infligge all’A.S.D. Narnese la sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda e diffida. Nulla per la tassa non versata.
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