COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.12.2006 ALL’ALLENATORE RAIMONDI ALDO E LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2007 AL CALCIATORE ROMANO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 27.12.2006 ALL’ALLENATORE RAIMONDI ALDO E LA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2007 AL CALCIATORE ROMANO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società F.C. Matera, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo fax, in data 6.12.2006, copia degli atti relativi alla gara Lavello-Matera del 3.12.2006, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 77 del 6.12.2006; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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