COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. ARRONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. ARRONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, in data 23.12.2006 si è svolta la data Arrone-Forte dei Marmi all’esito della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Simone Miani per avere, come segnalato dall’assistente arbitrale, “dato un morso sul naso al n. 5 della Società Forte dei Marmi, sig. Matteo Verdi”. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Società Arrone, affermando che: “in realtà, la reazione del Miani vi è stata solo ed esclusivamente perchè nel rientrare nello spogliatoio il giocatore del Forte dei Marmi insultava il Miani e quindi gli sputava contro della saliva”. Ed inoltre: “ e di tutta evidenza che la reazione del Miani, pur se censurabile, è dovuta ad una grave provocazione del Verdi”. In merito al reclamo è possibile osservare quanto segue: 1) la invocata scriminante della reazione, se da un lato da conferma piena dello svolgimento dei fatti come descritti dall’assistente arbitrale, fatti dai quali è scaturita la sanzione, dall’altro non è da considerarsi come causa di non punibilità del calciatore della Società Arrone. 2) Il dirigente dell’Arrone, sig. Giuseppe Ortica, è stato ascoltato quale legale rappresentante della Società reclamante e non, come richiesto, quale testimone. 3) E’ stato assunto agli atti un supplemento di rapporto rilasciato dall’assistente arbitrale n. 1 della gara con il quale è stato chiarito che il gesto è stato non violento, e quindi non diretto a danneggiare il calciatore avversario. Per effetto di quanto sopra il ricorso è parzialmente accolto derubricando l’addebito in quello di “comportamento non regolamentare” e pertanto la sanzione va ridotta da tre a una gara effettiva. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore Simone Miani ad una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
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