COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. ARRONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANI SIMONE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. ARRONE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANI SIMONE (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
in data 23.12.2006 si è svolta la data Arrone-Forte dei Marmi all’esito della quale veniva
comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Simone Miani per
avere, come segnalato dall’assistente arbitrale, “dato un morso sul naso al n. 5 della
Società Forte dei Marmi, sig. Matteo Verdi”.
Avverso tale decisione proponeva reclamo la Società Arrone, affermando che: “in realtà, la
reazione del Miani vi è stata solo ed esclusivamente perchè nel rientrare nello spogliatoio
il giocatore del Forte dei Marmi insultava il Miani e quindi gli sputava contro della saliva”.
Ed inoltre: “ e di tutta evidenza che la reazione del Miani, pur se censurabile, è dovuta ad
una grave provocazione del Verdi”.
In merito al reclamo è possibile osservare quanto segue:
1) la invocata scriminante della reazione, se da un lato da conferma piena dello
svolgimento dei fatti come descritti dall’assistente arbitrale, fatti dai quali è scaturita
la sanzione, dall’altro non è da considerarsi come causa di non punibilità del
calciatore della Società Arrone.
2) Il dirigente dell’Arrone, sig. Giuseppe Ortica, è stato ascoltato quale legale
rappresentante della Società reclamante e non, come richiesto, quale testimone.
3) E’ stato assunto agli atti un supplemento di rapporto rilasciato dall’assistente
arbitrale n. 1 della gara con il quale è stato chiarito che il gesto è stato non violento,
e quindi non diretto a danneggiare il calciatore avversario.
Per effetto di quanto sopra il ricorso è parzialmente accolto derubricando l’addebito in
quello di “comportamento non regolamentare” e pertanto la sanzione va ridotta da tre a
una gara effettiva.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore Simone Miani ad
una gara effettiva.
Nulla per la tassa non versata.
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