COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSTANZO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COSTANZO GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: con provvedimento 28.12.2006 (C.U. n. 91) il Giudice Sportivo comminava al calciatore del Giarre Calcio Giovanni Costanzo la squalifica per tre gare effettive per “aver colpito con un pugno in pieno volto un avversario”. Il Costanzo era stato espulso al 26° del primo tempo su segnalazione dell’assistente arbitrale n. 2. Avverso il predetto provvedimento proponeva reclamo la A.S. Giarre Calcio sostenendo che il proprio calciatore non aveva colpito l’avversario con un pugno ma lo aveva solamente spintonato senza peraltro procurargli alcuna conseguenza fisica rilevante. Il reclamo è infondato e va respinto. Infatti la reclamante non ha addotto alcun elemento di prova idoneo ad inficiare la veridicità dell’assunto del rapporto dell’assistente arbitrale. In definitiva, è noto che gli atti provenienti dagli ufficiali di gara sono assistiti dalla presunzione di fede privilegiata e, quindi, validi a tutti gli affetti fino a prova contraria, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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