COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 31/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 06/01/2007 ISCHIA BENESSERE & SPORT – SAN FELICE NORMANNA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 31/01/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 06/01/2007 ISCHIA BENESSERE & SPORT – SAN FELICE NORMANNA Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA"; - esaminate, altresì, le controdeduzioni inviate dalla "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT", osserva la "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" deduce che la "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" ha fatto partecipare alla gara di cui all'oggetto il calciatore Esposito Vincenzo pur non avendo questi titolo per prendervi parte a causa della sua irregolare posizione di tesseramento. L'Esposito, infatti, al momento di tesserarsi durante la corrente stagione agonistica per il Sodalizio isolano ricopriva la carica di Presidente della "A.S. MARANO CAMPANIA NORD", anch'essa appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti ed autorizzata a partecipare, con C.U. del Comitato Regionale Campania n. 52 del 21 dicembre 2006, a Campionati organizzati dal Settore Giovanile Scolastico. La reclamante chiede, pertanto, sia inflitta alla "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera a, del C.G.S, per violazione dell'art. 21, comma 4, delle NOIF. La "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" con le proprie controdeduzioni rileva che il calciatore Esposito Vincenzo in epoca antecedente allo svolgimento della gara, e precisamente il 28 dicembre 2006, aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della "A.S. MARANO CAMPANIA NORD", per cui, alla data del 6 gennaio 2007, versava in regolare posizione di tesseramento. Rileva, inoltre, che la violazione del succitato art. 21, comma 4, delle NOIF non comporta la punizione sportiva della perdita della gara non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla detta norma. Il reclamo della "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" è fondato e deve essere accolto. Giova in via preliminare osservare come del tutto infondato sia il rilievo della "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" secondo cui l'Esposito era in regolare posizione di tesseramento essendosi dimesso dalla carica di Presidente della "A.S. MARANO CAMPANIA NORD" il 28 dicembre 2006, in data cioè antecedente alla gara di cui all'oggetto. L'art. 37, 1 comma, delle NOIF stabilisce, infatti, che, agli effetti federali, ogni variazione relativa al tesseramento dei Dirigenti ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Nel caso di specie la comunicazione relativa alle dimissioni dell'Esposito dalla carica di Presidente della "A.S. MARANO CAMPANIA NORD" risulta ricevuta dal C.R. Campania l'11 gennaio 2007 protocollo 1778, in data cioè successiva alla gara di cui trattasi. Ciò premesso, va rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta dalla reclamante e da quella fornita allo scrivente dal C.R. Campania, è risultato in punto di fatto: - che l'Esposito è stato nominato Presidente della "A.S. MARANO CAMPANIA NORD" con delibera dell'Assemblea dei Soci in data 5 febbraio 2003; - che il medesimo è tesserato per la "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" dal 25 agosto 2006; - che, alla data di svolgimento della gara di cui all'oggetto, il medesimo era, agli effetti federali, Presidente della "A.S. MARANO CAMPANIA NORD". Orbene, l'art. 21, comma 4, delle NOIF recita testualmente: "i Dirigenti delle Società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici nè assumere la qualifica di Dirigente o di collaboratore in altra Società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico". La sanzione per la violazione della detta norma è prevista dall'art. 12, 5 comma, lettera a, del C.G.S. e comporta la punizione sportiva della perdita della gara. P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla "A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA" e, conseguentemente, di non addebitare sul conto della stessa la tassa di reclamo; 2) di infliggere alla "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" la punizione sportiva della perdita della gara del 6 gennaio 2007 con il punteggio di 0-3; 3) di addebitare sul conto della "A.S.D. ISCHIA BENESSERE & SPORT" la tassa di reclamo; 4) di disporre la trasmissione degli atti al signor Presidente del Comitato Interregionale per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it