COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 14/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 07/01/2007 A.S.D. PISONIANO – S.S.D. SCAFATESE CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 14/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 07/01/2007 A.S.D. PISONIANO – S.S.D. SCAFATESE CALCIO Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della S.S.D. Scafatese Calcio, con il quale si chiede sia dichiarata la responsabilità della A.S.D. Pisoniano in ordine al mancato svolgimento della gara “Pisoniano – Scafatese” e sia inflitta alla società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed esaminate, altresì, le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D.Pisoniano osserva: la gara in questione non era stata disputata in quanto il Prefetto della Provincia di Roma, con ordinanza in data 5 gennaio 2007, ne aveva vietato lo svolgimento in considerazione delle rilevanti carenze del campo sportivo “Don Antonio Aureli” di Pisoniano, privo della prevista agibilità, sia sotto il profilo strutturale, sia sotto il profilo della sicurezza, ed in considerazione della prevista presenza di un numero rilevante di tifosi della squadra ospite; dette circostanze, valutate congiuntamente tra loro, inducevano a ritenere che sussistesse un grave pericolo per la pubblica incolumità e per l’ordine e per la sicurezza pubblica. La Società reclamante, a sostegno del proprio assunto, rileva: - sin dall’inizio della corrente stagione agonistica il Campo Sportivo “Don Antonio Aureli” di Pisoniano è privo dell’attestazione di agibilità rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; - la A.S.D.Pisoniano, entro il termine di sette giorni antecedenti la gara, non ha segnalato al Comitato Interregionale un impianto alternativo omologato e provvisto di certificato di agibilità ove far disputare l’incontro; - la prevedibilità dell’evento ( divieto di svolgimento della gara disposto dalle autorità preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica ) vale ad escludere, nel caso di specie, la sussistenza di una causa di forza maggiore. La società resistente, a sostegno della propria irresponsabilità in relazione al mancato svolgimento della gara “Pisoniano – Scafatese”, rileva: - l’A.S.D.Pisoniano ha depositato presso il Comitato Interregionale, in mancanza dell’attestazione di agibilità rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, un’autorizzazione provvisoria all’utilizzazione dell’impianto sportivo “Don Antonio Aurelio” di Pisoniano rilasciata dal Sindaco del Comune di Pisoniano in data 21 settembre 2006; - la S.S.D. Scafatese ha omesso di fornire tempestivamente al Comitato Interregionale una previsione concreta circa il numero effettivo di tifosi della S.S.D.Scafatese che avrebbero seguito la propria squadra in trasferta; - l’impossibilità per la A.S.D. Pisoniano di individuare un campo alternativo ove far disputare la gara Pisoniano – Scafatese, essendo l’ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma stata notificata alla società resistente solamente il giorno prima di quello in cui era in programma la gara. Il reclamo è fondato. Il Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale della Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti n°179 del 1 giugno 2006 prevedeva che , al momento dell’iscrizione al campionato nazionale di Serie D 2006/2007, le società avente diritto producessero una dichiarazione di disponibilità del campo di gioco da integrare, prima dell’inizio dell’attività ufficiale, con “un’attestazione di agibilità dell’impianto di gioco rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza su locali di pubblico spettacolo”. E’ scritto inoltre, dalla comunicazione inviata dal Comitato Interregionale a tutte le società con riferimento al campionato 2006/2007 ed intitolata “Collaborazione organizzazione gare”che: “ è compito specifico delle società adoperarsi con ogni utile iniziativa atta ad evitare l’insorgere di qualsiasi problema che possa determinare rischi al regolare svolgimento della gara. In modo particolare le Società ospitanti hanno l’obbligo di accordarsi per tempo con le Amministrazioni Comunali e con gli Organi preposti all’ordine pubblico per garantire la disponibilità funzionale dell’impianto di gioco. Qualora lo stesso, per varie ragioni, non fosse disponibile, ogni società ha il dovere di segnalare al Comitato Interregionale sette giorni prima della gara in oggetto, l’individuazione dell’impianto alternativo che deve essere omologato e provvisto di certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza. Ogni ritardo di comunicazione o mancanza di collaborazione in grado di creare gravi disguidi comporterà precisi provvedimenti a carico delle società stesse”. In data 19 luglio 2006, inoltre, il Presidente del Comitato Interregionale della Serie D aveva inviato a tutte le società ed ai Sindaci delle rispettive città una lettera con la quale, in considerazione del fatto che “il Ministro degli Interni, sulla base delle nuove norme legislative, ha impartito precise e severe disposizione alle Prefetture e Questure, richiamando la massima vigilanza ed il rigoroso rispetto della legge in merito all’utilizzo delle strutture sportive”, invitava “le Amministrazioni Comunali, proprietari e degli impianti che hanno dato in uso gli stessi con deroghe di agibilità provvisoria” ad adoperarsi “ presso le competenti autorità affinchè tali atti trovino adeguata soluzione definitiva, per evitare chiusure degli stadi, che possono arrecare gravi danni sportivi ed economici alle società che li utilizzano. La normativa federale prevede che una società all’atto dell’iscrizione al Campionato abbia la disponibilità in uso, senza possibilità di revoca durante la stagione sportiva, di campo di gioco idoneo; diversamente la Società può incorrere nella punizione sportiva della perdita della gara”. A tale dichiarazione era, altresì, allegata un’ autorizzazione provvisoria all’utilizzo dell’impianto sportivo “ Don Antonio Aureli” di Pisoniano rilasciata dal Sindaco del Comune di Pisoniano in data 21 settembre 2006. Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, pertanto, l’ordinanza con la quale il Prefetto della Provincia di Roma ha disposto il divieto dello svolgimento presso il Campo Sportivo “Don Antonio Aureli” di Pisoniano dell’incontro tra l’A.S.D. Pisoniano e la S.S.D. Scafatese non integra per l’A.S.D. Pisoniano una causa di forza maggiore. L’esimente della forza maggiore, infatti, sussiste in tutti i casi nei quali un soggetto abbia fatto tutto quanto in suo potere per uniformarsi alla legge e non abbia avuto, altresì, la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica. Nel caso in questione l’A.S.D. Pisoniano era invece pienamente a conoscenza sia dell’assenza dell’attestazione di agibilità del campo sportivo “Don Antonio Aureli” di Pisoniano sia delle rilevanti carenze di quest’ultimo sotto i profili strutturali e della sicurezza. Il fatto che la S.S.D. Scafatese abbia omesso di fornire tempestivamente al Comitato Interregionale una previsione concreta circa il numero effettivo dei propri tifosi che avrebbero seguito la squadra in trasferta non attenua la responsabilità della A.S.D. Pisoniano, essendo circostanza notoria, ed in ogni caso facilmente prevedibile, che la S.S.D. Scafatese, attualmente prima in classifica nel proprio girone, abbia un numero consistente di sostenitori che la seguono costantemente in trasferta. L’ordinanza con la quale il Prefetto della Provincia di Roma ha vietato lo svolgimento della gara “ Pisoniano – Scafatese “, che, conseguentemente, avrebbe dovuto segnalare al Comitato Interregionale sette giorni prima dell’incontro l’individuazione di un impianto alternativo omologato e provvisto di certificato di agibilità ove far disputare l’incontro. P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla S.S.D. Scafatese Calcio; 2) di infliggere alla A.S.D. Pisoniano la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il punteggio di 0-3 a favore della S.S.D. Scafatese Calcio; 3) di non addebitare sul conto della S.S.D. Scafatese Calcio la tassa di reclamo.
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