COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 14/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 28/01/2007 LEONESSA ALTAMURA – SANT’ANTONIO ABATE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 14/02/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 28/01/2007 LEONESSA ALTAMURA – SANT’ANTONIO ABATE Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.C. Sant’Antonio Abate osserva: la A.C. Sant’Antonio Abate deduce che alla gara del 28 gennaio 2007 la A.S.D. Leonessa Altamura ha fatto partecipare i calciatori Nguini Ambassa Thierry e Perney Julien Christian che non ne avevano titolo in quanto “in posizione irregolare di tesseramento” e chiede che alla predetta società sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. La società reclamante non ha in alcun modo motivato il reclamo limitandosi a dedurre in forma apodittica la “irregolare posizione di tesseramento” dei due predetti calciatori (in forza alla Leonessa Altamura rispettivamente dal 26 gennaio 2007 e dal 12 gennaio 2007). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.29, comma 6, del CGS per essere stato redatto senza motivazione e comunque in forma generica. P.Q.M. - dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.C.Sant’Antonio Abate; - dispone che la tassa di reclamo sia addebitata sul conto della A.C. Sant’Antonio Abate.
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