COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 VALLEVERDE RICCIONE – MACERATESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 VALLEVERDE RICCIONE – MACERATESE Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°31 del 07/03/2007; - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.Maceratese e con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara dei calciatori della società Valleverde Riccione EZZAROUALI ABDELHAK, BOGNI MAXIMILIANO HECTOR e GARCIA PABLO MANUEL in quanto, al momento della gara, in posizione irregolare di tesseramento, rinvocandosi per l’effetto la sanzione di cui all’art.12, comma 5, lett.a) del CGS. - Il reclamo è fondato e quindi accolto in quanto dalle note pervenute, su richiesta di questo Giudice Sportivo, dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in data 14/03/2007 e dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale del 13/03/2007 risulta quanto segue: 1. calciatore EZZAROUALI ABDELHAK data di tesseramento 02/03/2007 2. calciatore BOGNI MAXIMILIANO HECTOR data di tesseramento 09/03/2007 3. calciatore GARCIA PABLO MANUEL data di tesseramento 12/03/2007. - Considerato che la gara in epigrafe è stata disputata il 4 marzo 2007 e i calciatori BOGNI MAXIMILIANO HECTOR e GARCIA PABLO MANUEL non avevano titolo a prendere parte alla gara in quanto, a quella data, non tesserati per la società Valleverde Riccione. - Considerato che a tale condotta corrisponde, a carico della società Valleverde Riccione la sanzione di cui all’art.12, comma 5, lett.a) del CGS. P.Q.M. Delibera: 1) Di accogliere il reclamo; 2) Di comminare alla società Valleverde Riccione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art.12, comma 5, lett.a) del CGS; 3) Di non addebitare la tassa di reclamo.
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