COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 AGLIANESE – PONTEDERA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 AGLIANESE – PONTEDERA Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°131 del 07/03/2007; - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società U.S. Pontedera 1912 e con il quale si deduce che la società Aglianese Calcio 1923, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, “avrebbe giocato per due minuti senza giocatori classe 1988” come da regolamento invocando per l’effetto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - Esaminate le controdeduzioni presentate dalla Aglianese Calcio 1923; - Ritenuto che, dal referto di gara, si evince che la società Aglianese ha inizialmente schierato in campo i sottoelencati calciatori: 1. SORBERA SANUEL n°2 (1987) 2. CAPPELLI ANDREA n°6 (1986) 3. GALLIANO GIUSEPPE n°7 (1986) 4. GALARDINI GABRIELE n°8 (1988) 5. ROVELLA DAVIDE n°9 (1986) 6. GENOVA ALBERTO n°10 (1988) - Considerato che la società Aglianese ha proceduto nel corso della gara alle seguenti sostituzioni: 1. al 23’ del secondo tempo usciva il n°10 GENOVA ALBERTO (1988) ed entrava il n°17 COLONACI AIMONE (1987); 2. al 35’ del secondo tempo usciva il n°8 GALARDINI GABRIELE (1988) ed entrava il n°14 GABRIELLI MICHAEL (1986); 3. al 37’ del secondo tempo usciva il n°5 CAPECCHI MATTEO (1974) ed entrava il n°13 PUZZO SALVATORE (1988); - Considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la società Aglianese è venuta meno, anche per soli due minuti, all’obbligo di impegnare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, 4 calciatori giovani, così distinti in relazione alle seguenti fasce di età - UNO nato dall’1/01/1986 in poi, - DUE nati dall’1/01/1987 in poi, - UNO nato dall’1/01/1988 in poi. Stante la mancata utilizzazione dal 35’ del secondo tempo al 37’ del secondo tempo, di un calciatore nato dall’1/01/1988; 154/5 - Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n°1 del 1/07/2006 del Comitato Interregionale e dell’art.12, comma 5 del CGS; P.Q.M. Delibera: 1) Di accogliere il reclamo; 2) Di comminare alla società Aglianese Calcio 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) Di non addebitare la tassa di reclamo.
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