COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 MONTEROTONDO – VENAFRO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 154 del 28/03/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 04/03/2007 MONTEROTONDO – VENAFRO Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°131 del 7/03/2007; - Rilevato che la società Pol. Monetrotondo Calcio non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - Rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.29, comma 5 del CGS P.Q.M. Delibera: 1) Di dichiarare inammissibile il reclamo 2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MONTEROTONDO – VENAFRO 0-3 3) Di addebitare sul conto della società Monterotondo la tassa di reclamo.
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