COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 25/04/2007 RUSSI – CASTEL SAN PIETRO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 25/04/2007 RUSSI – CASTEL SAN PIETRO
Il Giudice Sportivo
- in virtù del C.U. n°68 FIGC e n° 126 del Comitato Interregionale con cui si dispone l’abbreviazione dei termini dei procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 gare della fase regolare e nella fase dei play-off e play-out del Campionato Serie D;
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Russi e con il quale si deduce che la società Castel S.Pietro , per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, “avrebbe giocato dal 26° del secondo tempo senza calciatori della classe 1988”;
- Ritenuto che, dal referto di gara, si evince che la società Castel S.ietro ha inizialmente schierato in campo i sottoelencati calciatori giovani:
1. ALPI LUCA n°2 (1986)
2. TOSI MATTEO n°3 (1986)
3. RUGGIERO FRANCESCO n°4 (1988)
4. POGGI LORENZO n°6 (1987)
5. PIERANTONI ANDREA n°7 (1987)
6. REGA DOMENICO (1988)
- Considerato che la società Castel S.Pietro ha proceduto nel corso della gara alle seguenti sostituzioni:
1. al 1° del secondo tempo usciva il n° 5 Onestini Fabio (1979) ed entrava il n° 13 Puggioli Alessandro (1986)
2. al 4° del secondo tempo usciva il n° 4 Ruggiero Francesco (1988) ed entrava il n°14 Dune Mario (1987);
3. al 26° del secondo tempo, usciva il n° Rega Domenico (1988) ed entrava il n° 16 Gigli Claudio (1987);
- Il reclamo è fondato e va accolto;
- Considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la società Castel San Pietro è venuta meno, all’obbligo di impegnare sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, 4 calciatori giovani, così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- UNO nato dall’1/01/1986 in poi,
- DUE nati dall’1/01/1987 in poi,
- UNO nato dall’1/01/1988 in poi.
Stante la mancata utilizzazione dal 26° minuto del secondo tempo di un calciatore nato dall’1/01/1988;
- Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n°1 del 1/07/2006 del Comitato Interregionale e dell’art.12, comma 5 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1) Di accogliere il reclamo;
2) Di comminare alla società Castel San Pietro Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) Di non addebitare la tassa di reclamo.
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