COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 15/04/2007 ARRONE – SANSEPOLCRO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
GARA DEL 15/04/2007 ARRONE - SANSEPOLCRO
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 167 del 18 4200;
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Sansepolcro Calcio e con il quale si deduce un presunto errore tecnico commesso dall’Arbitro in violazione a quanto previsto dalle Regole 3,4,5 del Giuoco del Calcio;
La reclamante sostiene quanto segue:”
- che al 20-25° minuto del secondo tempo il calciatore Venturini Micheal del Sansepolcro calcio riportava una lesione alla spalla destra ed era costretto ad uscire dal campo di gioco;
- che il calciatore veniva prontamente visitato e medicato dal massaggiatore del Sansepolcro calcio e dal medico sociale dell’Arrone;
- che i sanitari applicavano al calciatore un bendaggio con nastro adesivo con la funzione di ridurre i movimenti della spalla infortunata;
- che dopo circa 3 o 4 minuti, il Venturini, previo consenso dell’Assistente dell’Arbitro, faceva ritorno in campo;
- che per circa ulteriori 10 minuti il calciatore, seppur con la menomazione alla spalla, riusciva a rendersi utile alla propria squadra…..;
- che a circa 10 minuti dalla fine (recupero compreso di 5 minuti) l’Arbitro ordinava al calciatore Venturini di uscire definitivamente dal rettangolo di gioco”.
- Dal supplemento di rapporto dell’Arbitro, richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che il Direttore di gara al 41° del secondo tempo si rendeva conto che il Sig. Venturini Micheal n° 7 della società Sansepolcro, si infortunava ad un spalla a seguito di un incidente di gioco; dopo essere ricorso alle cure mediche, rientrava in campo presentando una fasciatura troppo stretta che gli bloccava totalmente il braccio destro al busto impedendone qualsiasi movimento e che poteva provocare pericolo per lo stesso calciatore. Di conseguenza l’Arbitro lo invitava a farsi sostituire detta fasciatura. Al 43°
del secondo tempo, il medesimo calciatore, attirava l’attenzione dell’Arbitro affinché questi verificasse la nuova fasciatura;
- Il Direttore di gara invitava nuovamente il calciatore a migliorarla in quanto continuava ad impedirgli qualsiasi movimento essendo stata solamente alleggerita.
- “Al 45° circa del secondo tempo, il giocatore, non riuscendo a farsi una fasciatura che gli consentisse un movimento più libero decideva in totale autonomia di dirigersi definitivamente verso gli spogliatoi”.
Il reclamo è infondato e va respinto;
- I fatti, così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art.31 let.A1 del CGS, non possono che essere confermati;
PQM
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Arrone – Sansepolcro 3-2;
3) di addebitare sul conto della società Sansepolcro la tassa di reclamo.
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