COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 15/04/2007 ARRONE – SANSEPOLCRO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 173 del 26/04/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D GARA DEL 15/04/2007 ARRONE - SANSEPOLCRO Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 167 del 184200; - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Sansepolcro Calcio e con il quale si deduce un presunto errore tecnico commesso dall’Arbitro in violazione a quanto previsto dalle Regole 3,4,5 del Giuoco del Calcio; La reclamante sostiene quanto segue:” - che al 20-25° minuto del secondo tempo il calciatore Venturini Micheal del Sansepolcro calcio riportava una lesione alla spalla destra ed era costretto ad uscire dal campo di gioco; - che il calciatore veniva prontamente visitato e medicato dal massaggiatore del Sansepolcro calcio e dal medico sociale dell’Arrone; - che i sanitari applicavano al calciatore un bendaggio con nastro adesivo con la funzione di ridurre i movimenti della spalla infortunata; - che dopo circa 3 o 4 minuti, il Venturini, previo consenso dell’Assistente dell’Arbitro, faceva ritorno in campo; - che per circa ulteriori 10 minuti il calciatore, seppur con la menomazione alla spalla, riusciva a rendersi utile alla propria squadra…..; - che a circa 10 minuti dalla fine (recupero compreso di 5 minuti) l’Arbitro ordinava al calciatore Venturini di uscire definitivamente dal rettangolo di gioco”. - Dal supplemento di rapporto dell’Arbitro, richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che il Direttore di gara al 41° del secondo tempo si rendeva conto che il Sig. Venturini Micheal n° 7 della società Sansepolcro, si infortunava ad un spalla a seguito di un incidente di gioco; dopo essere ricorso alle cure mediche, rientrava in campo presentando una fasciatura troppo stretta che gli bloccava totalmente il braccio destro al busto impedendone qualsiasi movimento e che poteva provocare pericolo per lo stesso calciatore. Di conseguenza l’Arbitro lo invitava a farsi sostituire detta fasciatura. Al 43° del secondo tempo, il medesimo calciatore, attirava l’attenzione dell’Arbitro affinché questi verificasse la nuova fasciatura; - Il Direttore di gara invitava nuovamente il calciatore a migliorarla in quanto continuava ad impedirgli qualsiasi movimento essendo stata solamente alleggerita. - “Al 45° circa del secondo tempo, il giocatore, non riuscendo a farsi una fasciatura che gli consentisse un movimento più libero decideva in totale autonomia di dirigersi definitivamente verso gli spogliatoi”. Il reclamo è infondato e va respinto; - I fatti, così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art.31 let.A1 del CGS, non possono che essere confermati; PQM Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Arrone – Sansepolcro 3-2; 3) di addebitare sul conto della società Sansepolcro la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it